Imprese armatoriali, pronta la domanda di decontribuzione

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Imprese armatoriali, pronta la domanda di decontribuzione

Via libera alle domande di decontribuzione in favore delle imprese armatoriali con sede legale o stabile organizzazione nel territorio italiano. La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 del DM 28 dicembre 2021, e deve essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it. Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro sette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.mit.gov.it.

Imprese armatoriali, l’esonero contributivo

L’art. 88, co. 1 del D.L. n. 104/2020 ha esteso, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 6, co. 1 del D.L. n. 457/1997 alle imprese armatoriali con sede legale o stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’UE o dello Spazio Economico Europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo.

Imprese armatoriali, decreto di attuazione

L’operatività della misura è affidata a un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tale Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022. In particolare, con il DM 28 dicembre 2021 sono state definite le istruzioni per la presentazione delle domande di ammissione al beneficio, la cui piena attuazione – tuttavia – rimane subordinata alla positiva decisione della Commissione UE sulla compatibilità con il mercato interno in base all’art. 108 par. 3 del TFUE.

Imprese armatoriali, modalità d’invio della domanda

La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 del DM 28 dicembre 2021, e deve essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it.

La domanda deve precisare per ciascuna unità navale, con riferimento al personale marittimo avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed ivi imbarcato, il periodo compreso rispettivamente tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 per il quale si richiede l'ammissione al beneficio.

Nella domanda deve essere, altresì, indicato se, per il medesimo periodo, siano già stati effettuati versamenti contributivi.

Si ricorda, al riguardo, che le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro sette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.mit.gov.it.

Imprese armatoriali, esame istruttorio

Presentate le domande, la Direzione generale procede all’esame istruttorio secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse. Concluso tale esame, è compito della Direzione generale all’INPS la quantificazione dell'ammontare dell'esonero contributivo sia in relazione a ciascuna singola domanda che alla somma complessivamente richiesta da tutti i richiedenti, distinta per annualità.

Qualora il totale degli esoneri contributivi riconoscibili alla generalità dei richiedenti sia complessivamente superiore ai limiti di spesa previsti, l’entità degli esoneri riconosciuti a ciascun richiedente è rideterminata per ciascuna domanda accolta in modo proporzionale al totale dei contributi riconoscibili.

Imprese armatoriali, provvedimento di ammissione

Sulla base delle comunicazioni pervenute dall'INPS, la Direzione generale predispone la graduatoria delle domande ammesse a beneficio distinta per ciascuna unità navale nei periodi 1° agosto/31 dicembre 2020 e 1° gennaio/31 dicembre 2021. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale mit.gov.it

La Direzione generale provvede, altresì, ad adottare:

per ciascuna domanda, apposito provvedimento di ammissione recante l'indicazione dell'ammontare dell'esonero contributivo concesso per ciascuna annualità;

apposito provvedimento di rigetto nel caso di inammissibilità della domanda al beneficio da notificare ai richiedenti nei modi di rito.

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