Imprese appaltatrici e subappaltatrici, disciplina delle ritenute. Chiarimenti Entrate

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Imprese appaltatrici e subappaltatrici, disciplina delle ritenute. Chiarimenti Entrate

Il tema delle ritenute e delle compensazioni in appalti e subappalti e dell’estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera è stato affrontato dall’Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 144 del 23 gennaio 2023.

L’Agenzia risponde al quesito sollevato da un’azienda che si occupa di servizi logistici integrati e che svolge la propria attività, oltre che nella sua sede principale, anche presso numerose unità locali in tutta Italia.

L’azienda chiede delucidazioni in merito all'applicazione del nuovo articolo 17 bis, inserito nell'ambito del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, contenente misure volte al contrasto dell'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali.

Illecita somministrazione di manodopera, la normativa anti-frodi

Il nuovo articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, disciplina la norma delle “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”.

Nello specifico, esso prevede che i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, possano richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

NOTA BENE: Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

L’Amministrazione finanziaria ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina di cui al suddetto articolo 17 bis, Dlgs n. 214/1997 con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, e proprio questo documento di prassi viene richiamato per rispondere ai vari quesiti sollevati dalla società istante.

Affidamento di beni ad imprese appaltatrici o subappaltatrici, versamento di ritenute

Nella risposta n. 144/2023, l’Agenzia ribadisce che le imprese appaltatrici e subappaltatrici hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
  • caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;
  • mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

ATTENZIONE: Il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 deve avvenire mediante affidamento ad un’impresa; tale affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.

Alla luce di tutto ciò, specifica l’Agenzia che, con riferimento al caso prospettato dall’istante, poiché il contratto stipulato ha ad oggetto attività di servizi, lo stesso rientra di per sé nell'ambito di applicazione dell'articolo 17bis, e ciò anche nell'ipotesi in cui le due attività siano affidate mediante due contratti separati.

Ritiene, infatti, l’Agenzia che le diverse modalità con cui vengono portati a compimento i servizi non assumono rilevanza. Pertanto, in presenza di un contratto concernente il compimento di più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, nel presupposto che vi sia prevalente utilizzo di manodopera, il predetto articolo 17bis è applicabile fermi restando gli ulteriori requisiti riscontrati in relazione al contratto.

Circa il concetto di ''riconducibilità'' dei beni strumentali ai committenti, il documento di prassi precisa che potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione.

Con riferimento al contratto di comodato, di cui all'articolo 1803 del Codice civile (“è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito"), l’Agenzia precisa che “ogni qualvolta l'appaltatore utilizzi le attrezzature del committente, mediante un contratto di comodato, l'utilizzo avviene in base ad un titolo giuridico che non fa venir meno la riconducibilità dei beni al committente”.

Da ultimo, sempre ai fini dell’applicabilità del suddetto articolo 17 bis, specifica la risposta n. 144/E che è “in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque determinati''.

In altri termini, l'applicabilità della disciplina viene meno quando i beni utilizzati nello svolgimento dell'attività non sono riconducibili al committente.

Al riguardo, si precisa che nel caso in cui l'appaltatore noleggi i beni da soggetti terzi, diversi dal committente o da imprese ad esso riconducibili, gli stessi beni non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento.

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