Impresa sociale, integrate e corrette le disposizioni
Pubblicato il 13 agosto 2018
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Con D.Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018, pubblicato nella GU n. 185 del 10 agosto 2018, sono state emanate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 112/2017, sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale ovvero di impresa che esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Posto che si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:
- lavoratori molto svantaggiati;
- soggetti svantaggiati o con disabilità nonché soggetti beneficiari di protezione internazionale e senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;
l'impresa sociale deve impiegare alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle succitate lettere a) e b) non inferiore al 30% dei lavoratori.
In forza delle intervenute disposizioni integrative, ai fini del computo della percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non solo non possono contare per più di un terzo ma, adesso, anche per più di ventiquattro mesi dall'assunzione.
- eDotto.com – Edicola del 3 agosto 2018 – Codice del Terzo settore, approvato il decreto correttivo – Schiavone
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