Imposta sul TFR, acconto entro il 16 dicembre
Pubblicato il 11 dicembre 2020
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Entro il prossimo 16 dicembre 2020 le imprese dovranno provvedere a calcolare e versare l'acconto sull'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2019.
Come di consueto, tra le scadenze di fine anno, le imprese dovranno provvedere, ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ., a rivalutare l'importo del fondo TFR accantonato all'anno precedente e versare l'acconto con applicazione dell'aliquota del 17%, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 623, della Legge di stabilità per l'anno 2015.
Il datore di lavoro, dunque, in qualità di sostituto d'imposta:
- accantonerà la quota capitale dell'anno, sommando le retribuzioni concorrenti al calcolo del trattamento di fine rapporto e rapportate al divisore 13,5;
- calcolerà, ai sensi del comma 4, dell'art. 2120, Cod. Civ., una quota finanziaria pari alla rivalutazione del fondo TFR risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed applicando il tasso fisso dell'1,5 per cento maggiorato del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Il predetto calcolo, nel caso di cessazione infrannuale, dovrà essere effettuato sino alla data di cessazione stessa del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne il calcolo dell'acconto - il saldo dovrà essere determinato e versato il 16 febbraio 2021 - potranno, alternativamente, utilizzarsi i seguenti metodi:
- metodo storico, che consente di versare il 90% dell'imposta sostitutiva relativa all'anno precedente. A tal fine non dovranno essere considerate eventuali cessazioni - e contestuali erogazioni - effettuate nell'anno che, invece, influiranno nella determinazione del saldo. In tale ultimo caso, potrebbe verificarsi un eccesso di versamento nell'acconto, con consequenziale credito (6781 - periodo di riferimento 2020) da utilizzare nella delega di versamento del 16 febbraio 2021.
- metodo previsionale, conveniente - dal punto di vista meramente finanziario - se vi sono state cessazioni nel corso dell'anno 2020. Con tale sistema, l'acconto sarà pari al 90% dell'imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione presunta per il 2020, tenendo conto delle cessazioni e delle relative erogazioni dei trattamenti di fine rapporto intervenute.
Sono esclusi dal versamento dell'imposta sostitutiva in trattazione i datori di lavoro che hanno assunto personale nell'anno 2020 per carenza di fondo TFR da rivalutare al 31 dicembre 2019. Altresì, il calcolo non dovrà essere effettuato per quei prestatori che hanno scelto di destinare le quote di trattamento di fine rapporto maturande a forme di previdenza pensionistica complementare, non sussistendo il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, salvo il caso in cui vi sia ancora, nella disponibilità dell'impresa, una quota parte di TFR accantonato.
Infine, sono esclusi anche i datori di lavoro domestici che, per loro natura, non sono sostituti d'imposta.
Il versamento potrà essere effettuato tramite modello F24, con riferimento all'anno 2020:
- in acconto, con il codice tributo "1712", entro il 16 dicembre 2020;
- a saldo, con il codice tributo "1713", entro il 16 febbraio 2021.
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