Imposta sul consumo di Campione d’Italia. Le disposizioni attuative
Pubblicato il 08 febbraio 2021
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (“ILCCI”) con decreto del 16 dicembre 2020, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
ILCCI: caratteristiche
Il tributo locale è stato istituito dall’articolo 1, comma 559, L. n. 160/2019, n. 160, in recepimento della direttiva UE n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019, che ha previsto l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione europea e nell'ambito territoriale di applicazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.
Tuttavia, per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d’Italia, viene mantenuta l’esclusione di tali territori dall’applicazione territoriale dell’Iva.
L’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia si applica, dal 1° gennaio 2020, alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.
L’articolo 3 del decreto fornisce indicazioni su quali sono i soggetti identificati come consumatori finali.
I soggetti passivi dell’ILCCI che svolgono attività d’impresa, arte o professione sono individuati dall’identificativo IVA attribuito dall’Italia ai sensi dell’articolo 35, DPR n. 633/1972, o, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese, all’albo professionale o ai registri professionali.
Con provvedimento del Comune di Campione d’Italia saranno indicate modalità e condizioni degli obblighi derivanti dall’applicazione dell’ILCCI per i soggetti non residenti e non domiciliati né stabiliti nel Comune di Campione d’Italia.
ILCCI: base imponibile e aliquote
La base imponibile dell’ILCCI è costituita dal corrispettivo complessivo dovuto dal consumatore finale, comprensivo di tutti gli oneri e le spese addebitate per l’esecuzione della fornitura o per la prestazione del servizio.
L’aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento della base imponibile dell’operazione; previste aliquote ridotte al 3,7 o al 2,5 per cento per alcune operazioni. Si specifica che dette aliquote sono stabilite in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’Iva.
Completano il provvedimento le norme sulla dichiarazione, il versamento, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni.
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