Imposta sui servizi digitali: codice tributo per acconto

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La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto modifiche alla normativa relativa all’imposta sui servizi digitali, prevedendo che il tributo venga versato in due momenti distinti: un acconto e un saldo.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 55 del 7 ottobre 2025, ha istituito un nuovo codice tributo destinato al pagamento dell’acconto della Digital Services Tax.

Che cos’è l’imposta sui servizi digitali in Italia

L’imposta sui servizi digitali, nota anche come Digital Services Tax (DST) o Web Tax, è un tributo che colpisce i ricavi generati da determinate attività digitali quando l’utente è localizzato in Italia.

Introdotta originariamente nella Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 35-50 della Legge n. 145/2018), la disciplina è stata nel tempo modificata, soprattutto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha ridefinito modalità di versamento, ambito applicativo e codici tributo.

Soggetti e servizi interessati

Sono tenuti al versamento della DST le imprese — italiane o estere — che offrono servizi digitali con ricavi significativi, anche in assenza di una presenza fisica stabile in Italia.

Tra gli esempi principali di attività tassabili rientrano:

  • pubblicità digitale (inserzioni online);
  • piattaforme di intermediazione digitale;
  • servizi di trasmissione e gestione di dati generati dagli utenti.

L’imposta si applica quando l’utente finale del servizio è localizzato in Italia (es. via indirizzo IP, dati di geolocalizzazione).

Aliquota e soglie

L’aliquota fissata per la DST è pari al 3% dei ricavi imponibili derivanti dai servizi digitali interessati.

In precedenza erano previste soglie minime per l’applicabilità:

  • ricavi globali non inferiori a 750 milioni di euro;
  • ricavi da servizi digitali in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro.

Tuttavia, con le modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 207/2024, la soglia sui ricavi italiani da servizi digitali è stata rimossa: ciò significa che, se l’impresa supera la soglia globale di 750 milioni, tutti i ricavi da servizi digitali in Italia (anche se inferiori a 5,5 milioni) possono essere soggetti all’imposta.

Versamento dell’imposta sui servizi digitali: disciplina

La risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021, è stato istituito il codice tributo “2700”, necessario per effettuare, tramite modello F24, il pagamento in un’unica soluzione dell’imposta dovuta.

Però la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato la disciplina della DST, prevedendo che il tributo non venga più versato in un’unica soluzione, ma attraverso due distinti pagamenti:

  • un acconto,
  • un saldo.

Nello specifico:

  • i contribuenti devono versare entro il 30 novembre di ciascun anno un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente;
  • il saldo dell’imposta deve essere corrisposto entro il 16 maggio dell’anno successivo.

Per agevolare la gestione dei versamenti, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 55 del 7 ottobre 2025 ha introdotto e aggiornato i seguenti codici tributo:

  • “2703”Imposta sui servizi digitali – Acconto (articolo 1, commi 35-50, Legge 145/2018, come modificata dai commi 21-22 dell’articolo 1 della Legge 207/2024);
  • “2700”Imposta sui servizi digitali – Saldo (articolo 1, commi 35-50, Legge 145/2018, e successive modificazioni, nonché articolo 1, commi 21-22, Legge 207/2024).

Durante la compilazione del modello F24, i codici tributo relativi all’imposta sui servizi digitali devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli importi indicati nella colonna “importi a debito versati”. È necessario specificare anche l’anno di riferimento dell’imposta cui si riferisce il pagamento, utilizzando il formato “AAAA”.

Versamento tramite rappresentante fiscale o società designata

Se il pagamento viene effettuato da un rappresentante fiscale del soggetto passivo oppure da una società incaricata, nella sezione “Contribuente” del modello F24 dovranno essere riportati i seguenti dati:

  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale del soggetto passivo dell’imposta;
  • nel campo Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che esegue il pagamento e che risulta titolare del conto di addebito;
  • nel campo Codice identificativo”, il valore “72”.

Codici per sanzioni e interessi

In caso di ravvedimento operoso, gli interessi e le sanzioni dovuti devono essere versati tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo (istituiti con la risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021):

  • “2701” per gli interessi;
  • “2702” per le sanzioni.

Modalità di versamento per soggetti non residenti

I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso istituti bancari o postali italiani e che pertanto non possono utilizzare il modello F24, devono effettuare il pagamento dell’acconto e del saldo mediante bonifico bancario in euro a favore del Bilancio dello Stato – Capo 8, Capitolo 1006.

Il versamento deve essere disposto utilizzando il seguente IBAN: IT62J0100003245BE00000002PV.

Nella causale del bonifico devono essere indicati:

  • il codice fiscale del soggetto passivo;
  • il codice tributo corrispondente (es. 2700 o 2703);
  • l’anno di riferimento dell’imposta versata.
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