Imposta in eccesso, niente rimborso

Pubblicato il



Non è dovuto il rimborso dell'Imposta sul valore aggiunto ai gestori di discoteche e sale da ballo che sulle consumazioni rese prima del 4 luglio 2006 abbiano applicato l’aliquota ordinaria del 20 per cento, non quella ridotta del 10 per cento. E’ questa l’interpretazione delle Entrate, fornita attraverso la risoluzione numero 29 del 2008, che spiegano come la maggiore imposta sia stata “ribaltata” ai privati consumatori e non possa, perciò, essere chiesta in restituzione dai gestori che, di fatto, non sono rimasti incisi dal tributo.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Bevande in discoteca, l’Iva non è rimborsabile - Ricca

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito