Imposta di registro fissa per il decreto ingiuntivo e il relativo accordo transattivo
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 28 maggio 2012
Condividi l'articolo:
Un accordo transattivo concluso tra una società tedesca ed una italiana al fine di regolare i rapporti pendenti tra le due parti, derivanti da un contratto per la distribuzione e commercializzazione in Italia di un prodotto farmaceutico, sconta l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale se lo stesso accordo è già soggetto ad Iva e, inoltre, è citato nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con lo scopo di invitare la società italiana a pagare la seconda metà di quanto pattuito nella transazione.
Questo il principio espresso dalla Ctr Lombardia, con la sentenza n. 48/50/12.
La società tedesca, nel richiedere e ottenere dal Tribunale l’atto ingiuntivo per l’ammontare oggetto di inadempimento, aveva pagato l’imposta di registro in misura fissa non solo sul provvedimento giurisdizionale ma anche sull’enunciazione dell’accordo transattivo contenuta nell’accordo ingiuntivo, ciò in virtù del Dpr 131/1986 (T.U. imposta di registro) che prevede che nel caso di enunciazioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati posti in essere tra le parti che hanno stipulato l’atto contenente l’enunciazione, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate.
L’agenzia delle Entrate ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’impresa tedesca accusandola di mancato versamento dell’imposta di registro in misura proporzionale del 3%.
La Ctr lombarda, nel confermare pienamente l’orientamento di primo grado, ha ribadito che i decreti ingiuntivi non possono essere soggetti ad imposta di registro proporzionale per la parte in cui dispongano il pagamento di corrispettivi già soggetti ad Iva. Inoltre, il fatto che il decreto ingiuntivo contenga una enunciazione non è circostanza idonea a trasformare un atto soggetto ad imposta fissa in uno soggetto ad imposta proporzionale: la natura non novativa della transazione è condizione per non applicare l’imposta di registro in misura proporzionale riguardando la stessa enunciazione importi fatturati e già assoggettati ad imposta sul valore aggiunto.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Registro fisso sull'atto collegato - Boccalatte
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: