Imposta di registro: conferimento d’azienda e successiva cessione totalitaria senza abuso
Pubblicato il 19 giugno 2019
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Per l’Agenzia delle Entrate non sussiste l’abuso, ai fini dell’imposta di registro, in presenza di conferimento d'azienda seguito da cessione di partecipazioni nella conferitaria.
Lo si apprende dalla risposta ad interpello n. 196 del 18 giugno 2019.
Nell’analizzare una complessa operazione societaria posta in essere, all’atto pratico, attraverso la concatenazione di un’operazione di conferimento di più aziende ricettivo-alberghiere in una newco e nella successiva cessione al compratore individuato ad esito della gara della totalità delle quote/azioni detenute nella stessa newco, l’Agenzia si esprime su due questioni di rilievo: la prima, riguarda la corretta interpretazione dell’art.20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; mentre, la seconda, la corretta valutazione antiabuso ai sensi dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Imposta di registro e cessione d’azienda unitaria
L’Agenzia, nella risposta ad interpello n. 196/2019, osserva che, nell’ambito dell’imposizione indiretta ed in particolare ai fini dell’imposta di registro, le regole da applicare per la corretta tassazione degli atti presentati per la registrazione sono dettate dall’articolo 20, rubricato “interpretazione degli atti”.
Tale articolo è stato modificato dalla Legge di bilancio 2018, per cui, dal 1° gennaio 2018, si prevede che l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, senza che assuma rilevanza il collegamento negoziale con altri atti.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ritiene che la complessiva operazione descritta, comprendente la cessione totalitaria delle quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d’azienda, non possa essere riqualificata come cessione d’azienda unitaria ai sensi dell’art. 20 del T.U.R.
Imposta di registro e valutazione antiabuso
Con riferimento alla complessa operazione aziendale posta in essere dall’istante, l’Agenzia ha ritenuto – ai fini dell’imposta di registro – che “la complessiva operazione posta in essere dall’Istante non costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito”.
Infatti, in via generale, la circolazione di un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.). Diversamente, la cessione indiretta dell’azienda – attraverso la vendita totalitaria delle quote – è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa e, analogamente, anche il conferimento di azienda o di ramo d’azienda è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.
Ciò considerato, con specifico riferimento al caso di specie, l’Agenzia ritiene che dal momento che l’atto di conferimento ha ad oggetto effettivamente un’azienda, la combinazione degli atti e negozi giuridici, consistenti nel conferimento d’azienda e nella successiva cessione totalitaria delle partecipazioni, posti in essere dall’istante e unitariamente considerati, non comporta il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito.
Il vantaggio fiscale dato dalla differenza tra l'imposta di registro in misura fissa, applicabile alle due operazioni, rispetto all'imposta di registro in misura proporzionale, applicabile nel caso di cessione di azienda, infatti, non risulta indebito, non contrastando con i principi che presiedono la tassazione proporzionale, ai fini dell’imposta di registro, delle cessioni d’azienda di cui all’art. 23 del T.U.R.
Ne consegue che non essendo identificabile l'indebito risparmio d'imposta, coerentemente, non si configura alcuna fattispecie abusiva ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
- eDotto.com – Edicola del 14 maggio 2019 - Cessione indiretta. Conferimento dell’azienda affittata nella società affittuaria senza abuso – Moscioni
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