Impossibilità di repechage, prova al datore

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Impossibilità di repechage, prova al datore

In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova della impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo, a carico del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali, una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente.

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, accogliendo il ricorso del dipendente di una società, licenziato per giustificato motivo oggettivo.

Secondo la Cassazione, in particolare, detta ricostruzione sistematica della ripartizione dei rispettivi oneri di allegazione e prova tra le parti, trova piena conferma anche ove ricondotta ai principi in tema di responsabilità per inadempimento, di cui la normativa generale sui licenziamenti costituisce specificazione.

Vicinanza della prova al datore di lavoro

Sicché in base a tali principi, il creditore attore (lavoratore impugnante il licenziamento illegittimo) è onerato di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto (rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e di allegare l’inadempimento della controparte (illegittimo esercizio del diritto di recesso per giustificato motivo oggettivo). Mentre il debitore convenuto (datore di lavoro), dal canto suo, è onerato di provare il fatto estintivo (legittimo esercizio del diritto di recesso per giustificato motivo oggettivo nella ricorrenza dei suoi presupposti, tra i quali, l’impossibilità di repechage del lavoratore), in coerenza con i principi di persistenza del diritto e riferibilità o vicinanza della prova.

Quanto affermato trova riscontro – conclude la Corte con sentenza n. 5592 depositata il 22 marzo 2016 – anche nel caso in esame, proprio per la maggiore vicinanza di allegazione e prova dell’impossibilità di repechage al datore di lavoro, non disponendo il lavoratore, al contrario del primo, della completezza di informazioni sulle condizioni dell’impresa, tanto più in una condizione di crisi, in cui esse mutano continuamente a misura della sua evoluzione e degli interventi imprenditoriali per rimediarvi.

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