Immobili da parenti Ampia presunzione liberalità
Pubblicato il 24 ottobre 2016
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La presunzione relativa di liberalità ex art. 26 D.p.r. 131/1986, ai fini dell’imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile anche per gli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla qualificazione dell’atto come a titolo gratuito o a titolo oneroso. Per cui il contribuente può usare detta presunzione per contestare l’accertamento dell’ufficio finanziario con cui si individua un reddito aggiuntivo conseguente l’acquisto di un immobile il cui dante causa sia un parente in linea retta o il coniuge.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, accogliendo il ricorso di un contribuente, cui erano stati notificati due avvisi di accertamento per maggiore imposta Irpef relativa ad alcune annualità. L’accertamento sintetico dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, era scaturito da un questionario inerente le spese sostenute (c.d. redditometro), dal cui esito era stata riscontrata la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quello desunto, stante gli incrementi patrimoniali con acquisto di terreni edificabili, da parte della contribuente, provenienti dal di lei padre.
Avverso l’accertamento, la ricorrente denunciava violazione dell’art. 26 D.p.r. 131/1986 che prevede, ai fini dell’imposta di registro, una presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari che intervengono tra coniugi o parenti in linea retta. Dunque, nella specie, donazione piuttosto che vendita.
Presunzione liberalità Natura tributo non conta
Censura accolta dalla Cassazione, secondo cui il non aver considerato – da parte della Ctr, favorevole alla tesi dell’Agenzia delle Entrate - la suddetta presunzione, equivale effettivamente a violazione della norma che la contempla.
Spetterà dunque al giudice di merito cui la pronuncia va rinviata – puntualizza la Corte – applicare detta presunzione e soppesare avverso di essa, data la sua natura relativa, il fatto che la vendita non sia stata nella specie trattata come una donazione dal punto di vista dell’imposizione, nonché ogni altro fatto risultante dagli atti.
Ed il giudice del rinvio – conclude la Corte con sentenza n. 21142 del 19 ottobre 2016 - dovrà dunque attenersi al principio secondo cui la presunzione di liberalità ex art. 26 D.p.r 131/1986 trova applicazione in tutte le controversie tributarie, indipendentemente dalla natura del tributo trattato (dunque non solo imposta di registro), ove la soluzione dipende dalla qualifica dell’atto come oneroso o gratuito. E costituisce accertamento di fatto valutare se la presunzione sia vinta o meno, potendo il giudice di merito trarre argomenti in contrario da circostanze quali il trattamento tributario richiesto dalla parte o richiesto dall'ufficio ai fini degli altri tributi.
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