Immobili a tassazione piena

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 185 del 5 maggio 2008, ha confermato che l’esenzione prevista dall’articolo 1, comma 275, della legge 311/04 si applica solo alle imposte indirette diverse dall’Iva. Pertanto, nessuna agevolazione Iva è prevista per i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni in favore di fondazioni, società di cartolarizzazione o associazioni riconosciute. Il tutto in ossequio alla disciplina comunitaria che non prevede alcuna agevolazione per le cessioni di immobili dei Comuni. Dato che il caso in esame riguarda un rapporto tra un Comune e una società per azioni (che sta per essere trasformata in una fondazione che subentrerà nella concessione), sono interamente dovute anche le altre imposte indirette (registro, bollo, ipotecaria e catastale) e non è applicabile il regime agevolativo prospettato dall’interpellante. Infine, se l’immobile dovesse essere destinato ad attività istituzionali dell’ente locale, è ammessa la rettifica della detrazione prevista dall’articolo 19-bis 2 del Dpr 633/72. Secondo l’agenzia delle Entrate, però, la suddetta detrazione è possibile effettuarla a decorrere dall’effettiva destinazione dell’immobile ad attività diversa da quella originaria, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 47 – Niente benefici fiscali alla spa divenuta fondazione - Rosati

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