Immigrazione clandestina Basso compenso non è attenuante

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Immigrazione clandestina Basso compenso non è attenuante

In tema di atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato dell’Unione europea ed, in generale, in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in considerazione della natura, della entità e della importanza della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la modestia del compenso corrisposto o promesso dallo straniero favorito al soggetto attivo del reato per remunerare la condotta delittuosa, non comporta il riconoscimento dell’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, avverso la pronuncia con cui, ad un soggetto ritenuto colpevole ex D.Lgs. n. 286/1998 per aver favorito l’ingresso clandestino nel territorio francese di cittadini extracomunitari di varie nazionalità, era stata riconosciuta l’attenuante generica del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto l’entità del lucro ottenuto in cambio era modestissima.

Secondo il Procuratore ricorrente invero, il compenso non poteva ritenersi assolutamente modestissimo o addirittura irrilevante, tenendo conto del complessivo danno patrimoniale occorso invece ai clandestini trasportati, quali soggetti privi di uno stabile radicamento, di un reddito legittimo e di un un’attività lavorativa nel territorio nazionale.

Ingresso clandestino Reato anche senza profitto

Censura accolta dalla Corte Suprema, per cui il reato ascritto all’imputato, sanzionando il compimento di attività dirette a favorire l’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di quello confinante in difetto di presupposti di legge, tutela l’interesse dello Stato medesimo alla sicurezza interna ed alla cooperazione, senza che rilevi l’eventuale realizzazione di un profitto ingiusto da parte dell’agente. Profitto - conclude la Corte con sentenza n. 9636 del 27 febbraio 2017 -  il cui perseguimento, tutt'al più, può aggravare il reato base, che si perfezione con il solo compimento di atti volti al potenziale ingresso illegale dello straniero, rimanendo dunque del tutto ininfluente il conseguimento dello scopo.

 

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