Illegittimo il licenziamento disposto come ritorsione alla denuncia

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Con la sentenza n. 6501 depositata il 14 marzo 2013, la Corte di cassazione ha sottolineato che l’eccezione, allegata dal lavoratore, del carattere ritorsivo di un licenziamento a lui intimato non esonera il datore di lavoro dall'onere posto a suo carico di provare, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 604/66, l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso.

Ne consegue che – continua la Suprema corte - solo ove tale ultima prova sia stata almeno apparentemente fornita dal datore, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante celato dietro il recesso.

Nel caso specificamente esaminato, i giudici di legittimità hanno escluso che potesse essere considerata alla stregua di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento, la condotta di un dipendente che aveva reso noti all’autorità giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l'azienda in cui lavorava “senza averne previamente informato i superiori gerarchici”. Per la Corte, infatti, la denuncia del lavoratore, anche se addirittura accompagnata da documenti aziendali, non può costituire valida ragione per il recesso del contratto di lavoro sempre, tuttavia, che non risulti il carattere calunnioso della denuncia medesima.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 20 - La sola denuncia non è giusta causa - Falasca

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