Illegittimo il licenziamento del lavoratore allergico

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Con sentenza n. 21710 del 13 ottobre 2009, la Cassazione ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello di Cagliari aveva accolto il ricorso avanzato da un lavoratore al fine di ottenere la reintegra nel proprio posto di lavoro nonché il risarcimento del danno sofferto a causa del licenziamento.

L'uomo, assunto da un'azienda dei servizi pubblici di Olbia come addetto all'igiene urbana e all'approvvigionamento dell'acqua potabile, era stato poi destinato ai servizi di segnaletica stradale ma, risultando allergico alle vernici, era stato licenziato per inidoneità fisica.

Secondo la Corte d'appello, tale licenziamento era da considerarsi illegittimo in quanto il lavoratore avrebbe ben potuto essere adibito ad una diversa mansione senza che ciò comportasse alcun pregiudizio agli altri lavoratori e senza mutamenti nell'organico aziendale.

Posizione, questa, condivisa dai giudici di legittimità secondo cui “l'esercizio dell'iniziativa economica privata, garantito dall'art. 41 della Cost., non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute, con la conseguenza che non viola l'art. 41 cit. il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni nell'organigramma aziendale”.
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