Il valore della sentenza di tipo processuale

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La Cassazione ha spiegato, nel testo della sentenza n. 1499 del 18 maggio scorso, che il coobbligato di imposta può avvalersi, ai sensi dell'art. 1306 c.c., della sentenza passata in giudicato pronunciata nei confronti dell'altro codebitore sempre che, nei suoi confronti, non esista un diverso e contrario giudicato.
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