Il TFR in busta paga

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L’art. 1, comma 26, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), prevede la possibilità per i dipendenti di richiedere al proprio datore di lavoro la liquidazione in busta paga del proprio TFR.

I lavoratori interessati

La norma si applica solo ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, esclusione fatta per i lavoratori:

- domestici;

- del settore agricolo;

- dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;

- dipendenti di aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della Legge n. 297 del 29 maggio 1982.

Si sottolinea che, nonostante la decisione di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare non possa essere revocata, il Legislatore ha previsto che potranno fruire della nuova possibilità di avere il TFR in busta paga anche i lavoratori che abbiano, per l’appunto, già aderito a forme di previdenza complementare.

Periodo di applicazione

La possibilità di chiedere la liquidazione dell’importo mensile maturando ai sensi dell’art. 2120 c.c., è solo sperimentale e sarà esercitabile in relazione ai periodi di paga decorrenti dall’1 marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Per averne diritto, il lavoratore deve manifestare la propria volontà e tale manifestazione di volontà, se esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Tuttavia, è necessario che all'atto della manifestazione della volontà il lavoratore abbia maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile.

La natura del TFR liquidato

Il TFR maturando, liquidato mensilmente, diventerà un’integrazione della retribuzione, così come lo stesso comma 26 della Legge di Stabilità specifica.

La predetta parte integrativa della retribuzione sarà, inoltre, assoggettata a tassazione ordinaria, non sarà imponibile ai fini previdenziali e non inciderà sul reddito ai fini del diritto al c.d. bonus Renzi di euro 80, di cui all’art. 13, comma 1 bis, DPR 917 del 22 dicembre 1986.

Chi ci guadagna e chi ci perde

Il lavoratore, in caso di opzione per il TFR in busta paga, avrà un beneficio immediato consistente in una maggiore liquidità mensile la quale, secondo gli obiettivi del Governo, dovrebbe, tra le altre cose, rilanciare anche i consumi e, quindi, l’economia.

La somma in busta paga, però, subirà la penalizzazione della tassazione ordinaria, a fronte di tassazione separata – e, quindi, agevolata – che si avrebbe in caso di TFR erogato a fine rapporto.

Nessun dubbio che questo consentirà anche maggiori introiti per l’Erario mentre, probabilmente, provocherà danni ai fondi pensione ed anche alle aziende con meno di 50 dipendenti per cui il TFR rappresenta una fonte importante di autofinanziamento.

Si rammenta, infatti, che le aziende le quali hanno almeno 50 dipendenti, sono tenute a trasferire il TFR dei dipendenti che non aderiscono alla previdenza complementare, al Fondo di Tesoreria dell’INPS, mentre per le aziende fino a 49 dipendenti, il TFR dei suddetti lavoratori rimane accantonato in azienda.

I finanziamenti

I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non vorranno, o non potranno, corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di TFR ai lavoratori che ne faranno richiesta, potranno optare per un accesso al credito che consiste in un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo che sarà istituito presso l'INPS e che avrà una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato.

Tale Fondo di garanzia sarà alimentato dal gettito di contributi che sarà versato dai datori di lavoro che accederanno al finanziamento stesso, pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione.

La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa, e gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

I criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato saranno disciplinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dovrà essere emanato entro gennaio 2015.

Per accedere ai finanziamenti in questione, i datori di lavoro dovranno richiedere tempestivamente all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiranno ad apposito accordo-quadro che sarà stipulato tra i Ministri del Lavoro e dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana.

Importante è la previsione normativa in forza della quale ai finanziamenti assistiti dalle garanzie in questione non potranno essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c.

Le misure compensative

Il comma 28, art. 1, Legge n. 190/2014, prevede che ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze:

- meno di 50 addetti e non optino per l’accesso al credito illustrato;

- un numero di addetti pari o superiore a 50;

si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà dei lavoratori.

In pratica ai suddetti datori spetteranno le seguenti misure compensative:

- deduzione dal reddito di impresa di un importo pari al 4%, oppure del 6% per le aziende con meno di 50 dipendenti, dell’ammontare del TFR liquidato annualmente in busta paga;

- esonero del versamento del contributo al Fondo di Garanzia TFR di cui all’art. 2, Legge n. 297/1982 nella stessa percentuale di TFR maturando in busta paga e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c.;

- un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c., assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR liquidato in busta paga, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005. Si tratta in particolare della riduzione degli oneri sociali previsti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione, pari allo 0,28% nel 2015.

Norme e prassi 

Art. 2120 c.c.

Legge n. 297 del 29 maggio 1982, artt 2 e 4

DPR 917 del 22 dicembre 1986, art. 13, comma 1 bis

D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, art. 8

D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, art. 10

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi da 26 a 33
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