Il Tar entra nel merito della valutazione se il giudizio è evidentemente illogico

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Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 8412 del 28 maggio 2012, hanno confermato la decisione con cui i giudici amministrativi avevano accolto le domande di una candidata all’esame di avvocato che chiedeva di essere ammessa alla prova orale dopo che era stata bocciata alle prove scritte.

La valutazione dell’idoneità del candidato – sottolinea la Suprema corte – deve avvenire secondo “regimi selettivi” scelti dal legislatore, “che non precludono in alcun modo la piena tutela davanti al giudice amministrativo”. A quest’ultimo spetta la verifica della logicità, della coerenza, e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l'analisi dell'elaborato soprattutto – come nella specie - di fronte ad un giudizio della commissione esaminatrice viziato da evidente illogicità e da travisamento del fatto.

Respinto, quindi, il ricorso presentato dal ministero della Giustizia secondo cui i giudici amministrativi, sostituendo la propria volontà a quella della commissione, avevano agito con eccesso di potere giurisdizionale.
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