Il subappalto “perde” l’Iva
Pubblicato il 10 ottobre 2006
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Secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, del Dl “Visco-Bersani”, convertito con modifiche nella Legge n. 248/06, dal prossimo giovedì 12 ottobre nel settore edile entra in vigore il regime del cosiddetto “reverse charge”, in conformità a quanto disposto dallo Statuto del contribuente. Pertanto, in base al comunicato del ministero dell’Economia, a partire dal 12 ottobre, se è stata emessa la fattura - poichè si tratta di prestazione di servizi e l’articolo 6 del Dpr 633/72 prevede che la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo o anteriormente – essa, nel caso relativo a subappalto, non dovrà più esporre l’Iva. Questa procedura non si applica quando il committente è un privato, il quale continua ad essere assoggettato all’Iva, o comunque un’impresa che non sia quella che costruisce o ristruttura. Tali imprese infatti continueranno a ricevere fatture con evidenza dell’Iva. L’obiettivo del Governo, tramite l’introduzione del citato “reverse charge”, è di ridurre l’evasione Iva nel settore edile.
Anche telefonini, personal computer e materiali lapidei potranno essere soggetti all’obbligo dell’inversione contabile. Il meccanismo consente di porre un freno alle frodi Iva, evitando che il cessionario detragga un’imposta che il cedente non ha versato. Per estendere il principio dell’inversione contabile dell’Iva ad altre operazioni è necessario, però, attendere l’autorizzazione prevista dall’articolo 27 della VI direttiva, che sarà attuata con decisione del Consiglio Ue.
In materia di commercializzazione di lapidi é poi intervenuta anche l’agenzia delle Entrate – risoluzione 111/E di ieri – che afferma che la suddetta attività deve essere assoggettata a Iva ordinaria.
- ItaliaOggi, p. 38 – Edilizia, reverse charge allargato – Ricca
- ItaliaOggi, p. 37 – Niente Iva ridotta per chi vende lapidi
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