Il “sostituito” resta debitore
Autore: eDotto
Pubblicato il 17 luglio 2006
Condividi l'articolo:
di cassazione, con la sentenza n. 14033 del 2006, stabilisce che nel caso in cui il sostituto d’imposta non versi la ritenuta d’acconto il fisco può rivolgersi al percettore (professionista) delle somme, poiché questi è riconosciuto come il debitore principale dell’imposta. Dunque, il precettore è debitore solidale con il sostituto al pagamento dell’imposta e quindi soggetto all’accertamento.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: