Il sindacato è legittimato solo in presenza di omogeneità di posizioni degli iscritti

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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 4600 depositata lo scorso 16 luglio, ha accolto le istanze avanzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto da un'associazione sindacale dei dirigenti pubblici avverso il provvedimento con cui il Dicastero aveva indetto un speciale corso-concorso pubblico unitario per l’assunzione di funzionari e dirigenti nei ruoli dell’Amministrazione finanziaria. 

 L'associazione aveva lamentato che la procedura selettiva prevista nel detto bando fosse lesiva del prestigio e delle aspettative economiche e di carriera dei propri iscritti. Per questo aveva adito il Tribunale amministrativo che, in primo grado, le aveva dato ragione annullando il provvedimento impugnato. 

Di diverso avviso i giudici del Collegio amministrativo; dopo aver ricordato che, per giurisprudenza conforme, le Associazioni di categoria sono legittimate ad agire e resistere in giudizio per la tutela di interessi collettivi allorché facciano valere interessi propri della categoria intera che rappresentano e sempreché gli interessi individuali degli iscritti o degli appartenenti alla categoria siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l’associazione agisce, il Consiglio ha spiegato che, nel caso di specie, non era ravvisabile una omogeneità di posizioni soggettive e, conseguentemente, una legittimazione a ricorrere da parte di un’Associazione per la salvaguardia di interessi propri di una parte sola degli iscritti. Vi era, cioè, un'impossibilità di riferire l’interesse dedotto in giudizio alla totalità degli iscritti all'associazione e ciò non poteva che incidere negativamente sulla legittimazione processuale del sindacato stesso.
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