Il semplice disagio all'utilizzo della cosa comune non impedisce l'innovazione

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Per la Cassazione – sentenza n. 15308 del 12 luglio 2011 – il semplice disagio rispetto alla normale utilizzazione della cosa comune non può essere fatto rientrare nel concetto di inservibilità della stessa quale limite all'immutazione del bene ai sensi dell'articolo 1120, comma 2, del Codice civile.

Tale limite, infatti, è costituito esclusivamente “dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condominio - solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo”.

Sulla base di tali assunti, i giudici di legittimità hanno respinto le doglianze di un condominio il quale lamentava una lesione al proprio diritto di godere del pianerottolo condominiale dopo che questo era stato in parte sacrificato a seguito dell'istallazione di un ascensore.
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