Il ruolo delle Regioni per il corretto inquadramento delle attività agrituristiche
Pubblicato il 18 luglio 2024
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Importanti precisazioni in ordine al corretto inquadramento delle attività agrituristiche arrivano dalla Nota n. 5486 del 16 luglio 2024, con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro puntualizza alcuni concetti molto importanti.
Vediamo di seguito.
Rapporti tra attività agricola e agriturismo
La questione relativa al corretto inquadramento delle strutture agrituristiche è stata ampiamente analizzata nella circolare n. 1 del 2020 in cui l’Ispettorato chiarisce come, con specifico riferimento ai rapporti tra attività agricola e agriturismo, risulti necessario che la prima risulti comunque prevalente rispetto a quella di ricezione e di ospitalità.
In tal senso, prosegue l’Ispettorato nella Nota n. 5486 del 16 luglio 2024, si è espressa anche la Corte di Cassazione che, nel richiamare la definizione di attività agrituristica individuandola in quella volta alla ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, ha ribadito che le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di “connessione e complementarietà” con esse.
Ne consegue che, laddove si riscontri una notevole consistenza dei redditi ricavati dall’attività di ristorazione, grande sproporzione del tempo dedicato all’attività di ristorazione rispetto a quello dedicato all’attività agricola, con prevalenza del primo e utilizzo di prodotti acquistati sul mercato in misura maggiore rispetto a quelli provenienti dall’attività agricola principale, non può legittimamente permanere una classificazione nel settore agricoltura di tali aziende.
L’attività agrituristica deve quindi essere caratterizzata dall’esistenza di un collegamento organizzativo-funzionale con l’attività agricola principale ed il suo svolgimento deve essere finalizzato all’incremento di redditività dell’azienda agricola nella logica della promozione e valorizzazione dell’agricoltura.
In carenza di tali requisiti si darà luogo all’inquadramento nel settore terziario.
Il ruolo delle Regioni
I principi illustrati vanno però riponderati, secondo l’Ispettorato, tenendo in considerazione la disciplina regionale di riferimento che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla legge n. 96 del 2006, che disciplina il settore dell'agriturismo, successivamente alla circolare n. 1 del 2020.
La legge n. 96/2006, all’articolo 7, rimette infatti alle Regioni il compito di rilasciare l’autorizzazione alla attività agrituristica, di dettare “criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica” nonché “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti” (art. 4).
Proprio in relazione ai criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto al quelle agricole, inoltre, occorre tenere conto di quanto stabilito dall’art. 68 del decreto legge n. 73/2021.
Tale articolo, infatti, da un lato, ha stabilito che l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica; dall’altro ha soppresso, fra i criteri da utilizzare da parte delle Regioni e Province autonome nella valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, quello del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.
In altre parole, alla luce di tale novità legislativa, non è più rilevante la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale, ed è rimessa alle Regioni la disciplina della connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.
FAQ
1. Qual è il ruolo delle Regioni nel contesto delle attività agrituristiche? Le Regioni sono responsabili di rilasciare le autorizzazioni per le attività agrituristiche e di stabilire criteri, limiti e obblighi amministrativi per il loro svolgimento. Devono anche definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agrituristiche e quelle agricole, garantendo che queste ultime rimangano prevalenti.
2. Che cosa stabilisce la legge n. 96 del 2006 in merito alle attività agrituristiche? La legge n. 96 del 2006, all'articolo 7, delega alle Regioni la regolamentazione delle attività agrituristiche. Essa prevede che le attività agrituristiche siano complementari e connesse a quelle agricole principali, le quali devono rimanere prevalenti.
3. Cosa ha chiarito la Corte di Cassazione riguardo le attività agrituristiche? La Corte di Cassazione ha chiarito che le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento di bestiame devono essere principali rispetto alle attività ricettive e di ospitalità. Queste ultime devono essere connesse e complementari alle attività agricole principali.
4. Come influisce la Nota n. 5486 del 16 luglio 2024 dell’Ispettorato nazionale del lavoro sulle attività agrituristiche? La Nota n. 5486 del 16 luglio 2024 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ribadisce che le attività agricole devono rimanere prevalenti rispetto a quelle agrituristiche. La prevalenza deve essere valutata in termini di reddito, tempo dedicato e utilizzo di prodotti derivanti dall'attività agricola principale.
5. Quali sono i criteri per valutare la connessione tra attività agrituristiche e agricole? La valutazione della connessione tra attività agrituristiche e agricole deve tenere conto della prevalenza dell'attività agricola principale. Secondo l’art. 68 del decreto legge n. 73/2021, i lavoratori agricoli e i loro familiari sono considerati ai fini della valutazione del rapporto di connessione. Tuttavia, il criterio del tempo di lavoro necessario non è più rilevante.
6. Cosa succede se le attività di ristorazione prevalgono su quelle agricole? Se le attività di ristorazione prevalgono su quelle agricole, con un maggior reddito derivante dalla ristorazione e un utilizzo predominante di prodotti acquistati rispetto a quelli prodotti in azienda, l'attività non può essere classificata come agrituristica e deve essere inquadrata nel settore terziario.
7. Come le modifiche legislative influenzano il ruolo delle Regioni? Le modifiche legislative, come quelle introdotte dal decreto legge n. 73/2021, influenzano il ruolo delle Regioni specificando nuovi criteri per la valutazione della connessione tra attività agricole e agrituristiche, delegando ulteriormente alle Regioni la regolamentazione dettagliata di questi criteri.
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