Il ritiro della patente per omissione di soccorso non è direttamente impugnabile all'A.G.
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 gennaio 2010
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La Cassazione, Seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 27503 del 29 dicembre 2009, ha rigettato il ricorso avanzato da un automobilista, sanzionato per omissione di soccorso in conseguenza di un incidente, contro il conseguente provvedimento del ritiro della licenza di guida. Prima di presentare ricorso innanzi al Giudice di pace - spiegano i magistrati di legittimità - occorre attendere l'esito del procedimento di sospensione della patente.
Secondo la Corte, infatti, qualora dal verbale risulti l'accertamento di un fatto costituente reato, lo stesso verbale “non è direttamente impugnabile davanti all'Autorità giudiziaria, né ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della strada, che si riferisce ai soli casi di accertamento di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie, né ai sensi dell'art. 223, considerato che il contestuale ritiro della patente da parte degli agenti costituisce solo un adempimento di natura strumentale rispetto all'esercizio del potere di sospensione cautelare attribuito al Prefetto, cui il rapporto va trasmesso entro dieci giorni".
Secondo la Corte, infatti, qualora dal verbale risulti l'accertamento di un fatto costituente reato, lo stesso verbale “non è direttamente impugnabile davanti all'Autorità giudiziaria, né ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della strada, che si riferisce ai soli casi di accertamento di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie, né ai sensi dell'art. 223, considerato che il contestuale ritiro della patente da parte degli agenti costituisce solo un adempimento di natura strumentale rispetto all'esercizio del potere di sospensione cautelare attribuito al Prefetto, cui il rapporto va trasmesso entro dieci giorni".
- ItaliaOggi, p. 21 – Omissione, ricorso con calma - Manzelli
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