Il ritardo dell'amministrazione è risarcibile solo in caso di reazione all'inerzia

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Il Tar della Lombardia, Sede di Milano, con sentenza n. 35 del 12 gennaio 2011, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte di una studentessa nei confronti dell'università a causa del ritardo con cui quest'ultima aveva provveduto al riconoscimento di alcuni esami sostenuti in altro ateneo.

Secondo i giudici milanesi, in particolare, da parte della ricorrente era comunque mancata ogni reazione nei confronti dei deliberati dell'università ed inoltre, rispetto alle istanze periodicamente formulate, non era configurabile alcun ritardo dell'amministrazione. In definitiva alla ragazza non spettava alcun risarcimento.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione - "il diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo con il quale l'Amministrazione ha provveduto spetta solo ove i soggetti interessati abbiano reagito all'inerzia (in quel caso) impugnando il silenzio-rifiuto; solo in caso di persistente inerzia a seguito di questa procedura può infatti configurarsi la lesione al bene della vita, risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e privato”.

Ciò che viene risarcito – sottolinea il Tar - non è una aspettativa all'agere legittimo dell'Amministrazione, bensì “l mancato conseguimento del bene della vita cui si ambiva al momento della proposizione dell'istanza.
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