Il risarcimento è indeducibile

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Con risoluzione n. 25/E/2009, l’agenzia delle Entrate ricorda che il calcolo dell’Irap deve guardare alla corretta imputazione contabile dei costi in conto economico. Perciò, l’utilizzo di somme precedentemente stanziate in fondi rischi e oneri non è deducibile ai fini Irap perché prevale la componente dell’aleatorietà dell’evento, estraneo alla gestione principale dell’azienda. Conclude, così, la risoluzione n. 25/E: l’eventuale pagamento di somme accantonate dall’impresa a copertura dei rischi per cause civili intentate dai dipendenti o loro eredi per morte o infermità non sono deducibili dall’Irap, in quanto rileva l’estraneità dell’evento rispetto alla gestione caratteristica dell’impresa.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Gli accantonamenti rischi non rilevano ai fini Irap – Giordano

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