Il rimpatrio espone a grave pericolo? Niente espulsione per il rifugiato condannato

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Il rimpatrio espone a grave pericolo? Niente espulsione per il rifugiato condannato

Nessun respingimento per motivi di ordine e sicurezza interna nei casi in cui il rifugiato-condannato istante corra, ove ricondotto nel paese di origine, serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

In queste ultime ipotesi, va infatti disapplicata, alla luce della Carta di Nizza e della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, la disposizione di cui all’articolo 20 del Decreto legislativo 251/2007 in tema di protezione dell’espulsione, nella parte in cui consente di procedere al respingimento del rifugiato che sia stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

Istanza di revoca dell’espulsione, da esaminare tutti i profili sollevati

E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione, Prima sezione penale, nel testo della sentenza n. 49242 del 26 ottobre 2017, con la quale è stato giudicato fondato il ricorso promosso dalla difesa di un cittadino nigeriano, condannato a sei anni e otto mesi di reclusione a seguito della violazione delle disciplina sugli stupefacenti.

L’uomo aveva avanzato istanza di revoca della misura di sicurezza dell’espulsione al magistrato e al tribunale di sorveglianza ottenendo, in entrambi i casi, dei dinieghi diversamente motivati. In entrambi i provvedimenti, in ogni caso, era stata negato l’esame dei profili di diritto e di fatto sollevati dall’istante in ordine alla denuncia di inesigibilità della misura di sicurezza in oggetto per l’esposizione a grave pericolo nel caso fosse stato rimpatriato in Nigeria.

I principi enunciati dalla Cassazione

E per la Suprema corte, sia la prima che la seconda ratio decidendi, non erano apparse conformi ai contenuti legali del sistema giurisdizionale di tutela della condizione soggettiva della persona destinataria di misure di sicurezza che invochi, in corso di espiazione, una rivalutazione della misura disposta dal giudice di cognizione.

Secondo gli Ermellini, nello specifico, in sede di apprezzamento della domanda di revoca o di ineseguibilità in via anticipata della misura di sicurezza dell’espulsione, il magistrato e il tribunale di sorveglianza “sono tenuti ad esaminare i profili in fatto e in diritto introdotti dalla parte, risolvendo, ove necessario, ed in via incidentale, ogni questione in tema di sussistenza dei presupposti per l’ammissione allo status di rifugiato o di persona avente titolo alla protezione sussidiaria”.

Nella specie, come sopra precisato, andava anche considerato che la previsione contenuta nell’articolo 20 del Decreto legislativo 251/07 in tema di protezione dell’espulsione, nella parte in cui consente di procedere al respingimento per motivi di ordine e sicurezza interna, “non è applicabile alle ipotesi in cui il soggetto istante corra, ove ricondotto nel paese di origine, serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”.

In definitiva, la Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza.

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