Il rimborso parte dall’acconto

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L’orientamento consolidato della Suprema corte, seguito anche nella sentenza n. 23074 del 2008, è che il termine per presentare l’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del Dpr 602/1973 decorre – nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto – dal pagamento del saldo solo se il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi versati in anticipo rispetto all’ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo, o rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione tributaria. Il termine decorre, viceversa, dal giorno dei singoli versamenti in acconto se questi, già dall’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, perché l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da quel momento.
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