Il rifiuto alle prove ematologiche a dimostrazione della fondatezza della domanda di paternità

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 20235 del 19 novembre 2012 – il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’articolo 116 Codice procedura civile, anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto “è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti”.

In particolare – continuano i giudici di legittimità – il magistrato può trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.

In tale contesto, non sono necessari, per l’accoglimento della domanda di riconoscimento della paternità, ulteriori riscontri probatori a conferma delle dichiarazioni della madre naturale perché possa darsi rilievo a detto rifiuto dovendo essere valorizzate le ragioni dello stesso.
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