Il ravvedimento si perfeziona solo con il versamento integrale della sanzione

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12661 del 9 giugno 2011, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di appello avevano annullato una cartella di pagamento che era stata notificata al contribuente per inesatto versamento della sanzione ridotta a seguito di ravvedimento operoso. Il contribuente, in particolare, dopo aver regolarizzato un omesso versamento dell'Iva mediante ravvedimento operoso aveva calcolato male la sanzione errando nel versamento della sanzione ridotta.

E mentre secondo la Commissione tributaria regionale era ininfluente, ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il fatto che la sanzione ridotta fosse stata versata erroneamente, risultando evidente e pacifica la volontà del contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale verso l'erario, i giudici di Cassazione hanno, per contro, ritenuto che il versamento integrale della sanzione, contestualmente alla regolarizzazione dell'obbligo tributario, fosse determinante per il perfezionamento del ravvedimento.

Accolte, pertanto, le deduzioni dell'Agenzia delle entrate secondo cui solo l'esatto adempimento avrebbe consentito al contribuente di beneficiare dell'istituto del ravvedimento.
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