Il rapporto sulle Start up innovative. Un passo verso la crescita
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 20 settembre 2012
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Primi spunti dal Rapporto della Task force sulle start up commissionato ad aprile dal Ministro dello Sviluppo Economico. E' stato presentato il 9 luglio al Ministro Passera e divulgato pubblicamente il 13 settembre 2012. Il Ministro inserirà le start up nel decreto Crescita n. 2. Studi, indicazioni, proposte per generare l'avvento di società snelle, slegate da vincoli burocratici. Prima fra tutte la iSrl, a statuto zero.
Nel documento, di 176 pagine, presentato al Ministro dello Sviluppo Economico sono presenti alcune proposte, individuate anche studiando modelli europei e statunitensi, per spingere l’Italia ad essere un Paese dove vi sia posto per la nascita e la crescita delle Start up, in tutti i settori: digitale, industriale, artigianale, sociale, commerciale o agricolo.
COSA SONO LE START UP
Il rapporto chiama start up quelle imprese innovative che rappresentano la nuova frontiera, la nuova “primavera” dell'economia italiana. Non devono esser viste come una moda passeggera ma come una risorsa fondamentale su cui investire negli anni a venire per incentivare crescita, occupazione, opportunità per i giovani.
L'idea è, quindi, di dare impulso alla nascita in Italia di imprese dove non ci si trovi a dover affrontare la burocrazia e i numerosi adempimenti richiesti dalla normativa odierna.
Sono società di capitali, non quotate, residenti o soggette a tassazione in Italia, che rispettano i seguenti criteri:
- essere possedute direttamente e almeno al 51% da persone fisiche, anche in termini di diritti di voto;
- svolgere attività di impresa da non più di 48 mesi;
- avere come fatturato meno di 5 milioni di euro, risultante dall'ultimo bilancio o non avere fatturato;
- non distribuire utili;
- avere come oggetto sociale lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, ad alto valore tecnologico;
- avvalersi di una contabilità trasparente, senza uso di una cassa contanti, fatte salve le spese legate ai rimborsi.
Il rapporto punta il dito sul criterio della “innovazione”: il concetto è che deve trattarsi non solo di una nuova impresa ma che sia innovativa.
Non è semplice dare la definizione azienda che sviluppa prodotti e servizi innovativi, ad alto valore tecnologico. Sono stati evidenziati, però, 3 indicatori:
- la presenza di una percentuale di spese in R&S sul bilancio complessivo della start up; questa percentuale dovrebbe essere significativa, così da qualificare la R&S tra le attività principali ed essenziali della start up;
- la presenza di una percentuale relativa al totale della forza lavoro (soci fondatori e resto del team) di persone altamente qualificate. Più precisamente persone aventi un titolo di dottorato o che stanno svolgendo un dottorato presso un’università italiana o straniera, oppure laureati che abbiano svolto certificata attività di ricerca presso istituti di ricerca pubblici o privati per almeno 5 anni, oppure detentori di almeno un brevetto internazionale;
- essere uno spin-off universitario riconosciuto.
ISRL – SRL INNOVATIVA
Perchè sia appetibile l'avvio di una nuova attività imprenditoriale, è necessario snellire la parte burocratica oltre che adottare norme in materia facilmente comprensibili.
Quindi, semplice deve essere la parte costitutiva della società, soprattutto dal punto di vista amministrativo. E' di quest'anno l'introduzione della Srls, tipologia societaria a cui possono aderire gli under 35, caratterizzata da uno statuto standard, da esenzione dei costi del notaio, per bollo e diritti di segreteria e con possibilità di versare un capitale pari a 1 euro. Rimane però onerosa la parte che riguarda la gestione della stessa.
Tutto questo porta a considerare che altri passi devono essere fatti verso una concreta semplificazione amministrativa e reale riduzione degli oneri legati all'impresa.
Per questo il Rapporto propone un nuovo pacchetto di società chiamata “iSrl” ideato per avviare una start up innovativa a responsabilità limitata, dove la “i” identifichi immediatamente il riferimento all'innovazione.
Tratti distintivi della iSrl sono:
lo “statuto zero”, adottabile sia da chi sia lanciato ad aprire una nuova società e sia da chi già avendone costituita una intenda cambiare modello
costituzione interamente online, con una comunicazione rivolta direttamente alla camera di commercio.
In sostanza “statuto zero” significa:
-> costo complessivo di costituzione simbolico e certo – pari a 50 euro – indipendentemente dalla residenza della società
-> tempi brevi e certi per la costituzione
-> nessun vincolo di età
-> costituzione online – e quindi obbligo di versamento del capitale sociale e registrazione presso la camera di commercio
-> iscrizione al registro delle imprese esente dal bollo e dai diritti di segreteria – attraverso firma digitale e deposito telematico
-> eliminazione di oneri vari come, ad esempio, la tassa annuale sui libri sociali
-> semplificazione degli adempimenti burocratici (es. tenuta libri, relazione di stima) entro i limiti che consentono l’adozione della contabilità semplificata
-> sostituzione degli adempimenti burocratici con semplici autocertificazioni da inviare alle camere di commercio.
Il capitale sociale, non vincolato ad un tetto minimo, deve comunque essere adeguato all’oggetto sociale e all’attività di impresa della start up.
Completano il quadro la previsione di una governance più semplice, che preveda un amministratore unico, responsabile verso i soci, i creditori, i collaboratori ed ogni altro interlocutore; la possibilità di ricorrere alle start up stock option per contare su risorse umane che lavorino per la start up; l'introduzione del principio del “Work for equity” il quale prevede che i fornitori della start up possano essere pagati con una partecipazione al capitale sociale, e introducendo quindi un meccanismo che aiuti a ridurre le esigenze di cassa in un momento specifico.
SGR SEMPLIFICATA E A CAPITALE RIDOTTO
Altro caposaldo del Rapporto è la possibilità di creare società di gestione del risparmio (SGR) anch'essa con modalità semplificate, con capitale di costituzione ridotto e costi di gestione bassi.
Ciò è possibile operando attraverso:
- la revisione del sistema dei controlli per le SGR operanti nell’ambito del venture capital, evitando la “stratificazione di funzioni”;
- il principio di proporzionalità, stabilendo che l’obbligo di istituire alcune funzioni intervenga solo qualora si superi una certa soglia di asset in gestione.
Inoltre si dovrebbe evitare di istituire nuove funzioni, distribuendo le competenze sugli organi di controllo esistenti; evitare gli obblighi di segnalazione negativa, prevedendo invece obblighi di segnalazione nel caso in cui si verifichi l’evento e inasprendo eventualmente le sanzioni; evitare di introdurre obblighi di nuove comunicazioni per voci che possono essere desunte da rendiconti o da regolamenti di gestione; introdurre uno schema di rendiconto in formato elettronico, uniforme per tutti i fondi; evitare la duplicazione nell'invio di documentazione a Banca d’Italia e Consob.
ONERI FISCALI
E' essenziale, per far partire in modo positivo una società, lasciare che possa utilizzare al meglio ed opportunamente il capitale iniziale, ossia favorire la detenzione della liquidità.
Viene quindi proposto di passare da una contabilizzazione dei ricavi e costi per competenza ad una per ricavi e costi per cassa, con la conseguenza di pagare le imposte in base ai flussi di cassa reali. Ciò consente alla start up, alla fine dell’esercizio contabile, e quindi alla fine del primo, secondo, terzo e quarto anno, di pagare le imposte in base non a quanto contabilizzato ma a quanto materialmente riscosso.
Terminati 48 mesi, considerati “di avviamento”, la start up rientrerebbe in un regime fiscale ordinario.
Prevista anche l'introduzione di un’aliquota forfetaria per il pagamento dell’IRES calcolato sulla base imponibile derivante dalla contabilità per cassa delle società.
I CONTRATTI DI LAVORO NELLA START UP
Gli imprenditori devono essere supportati, nello svolgimento dell'attività d'azienda, da valide persone che, insieme a lui, costituiscano un team in grado di espandere il progetto innovativo.
Ciò richiede che i lavoratori della start up siano orientati ad accettare un particolare un regime di flessibilità ossia un contratto tipico usato limitatamente al periodo dei primi 48 mesi di vita dell'azienda.
I collaboratori devono essere assunti a tempo determinato concedendo alla start up la possibilità di aumentare o ridurre il numero di persone che fanno parte del team sulla base delle esigenze che incontra in una fase in cui ha estremo bisogno di adattarsi ai risultati della sua stessa ricerca, alla capacità di trovare finanziatori, di riuscire a posizionarsi sul mercato.
Elementi distintivi di tale contratto sono:
- assunzione e licenziamento/dimissioni semplificati;
- preavviso di 2 mesi in caso di licenziamento, di 15 giorni in caso di dimissioni;
- chiusura del contratto o sua trasformazione in contratto nazionale a tempo indeterminato al più tardi al termine dei 48 mesi (ma la start up può farlo prima);
- contribuzione vantaggiosa che permette di allineare al massimo il costo del lavoro per la start up con la retribuzione reale data ai membri del team;
- abbattimento della tassazione Irap e sui redditi.
START UP OPTION
Alla flessibilità chiesta ai lavoratori è pero indispensabile dare una contropartita. Il rapporto ha pensato di inquadrare i membri del team non come dipendenti ma come soggetti che partecipano all'impresa. Il meccanismo attraverso cui attuare questo può essere il rilascio di stock option, che prevedono la possibilità di remunerare una prestazione di lavoro con quote della società, posta una retribuzione monetaria, minima e inderogabile.
Ma le start up stock option si possono rilevare interessanti se chi le riceve non deve sottostare ad un regime fiscale penalizzante.
Le stock option sono opzioni che consentono di sottoscrivere il capitale sociale in una certa data ad un prezzo predeterminato nel momento in cui vengono concesse.
Attualmente, sono soggette alla tassazione tipica del lavoro dipendente; tale regime andrebbe modificato prevedendo una aliquota unica e sollevandole dal versamento della contribuzione previdenziale.
WORK FOR EQUITY
Altro principio innovativo contenuto nel Rapporto è l'introduzione, anche nel nostro paese, del work for equity. Si intende come tale lo strumento con cui si remunerano i servizi forniti da vari professionisti o da fornitore di beni e servizi con delle quote della società invece che con il pagamento di una fattura, riducendo quindi le esigenze di cassa.
In aggiunta, è importante che sul trasferimento delle quote non gravino oneri fiscali; che le stesse non concorrano a formare il compenso su cui si effettua il prelievo contributivo; che nel caso in cui le quote trasferite siano successivamente cedute sia prevista una forma di tassazione agevolata.
LIQUIDAZIONE DELLA START UP
Fondamentale per incentivare l'apertura di un'attività d'impresa è prevedere anche che, nel caso sorgano problemi per la sua continuazione, sia agevole disporne la liquidazione o il fallimento.
La durata della procedura di liquidazione deve essere estremamente breve per consentire al capo della start up di impiegare il suo tempo per creare ricchezza e produzione in altri campi.
Nel progetto di start up pensato dalla task force è fissata una procedura derogatoria all'attuale disciplina delle società di capitale, cioè:
1 - nomina automatica del fondatore (o di un soggetto da lui indicato) come liquidatore;
2 - bilancio di liquidazione ex art. 2490 Codice Civile molto semplificato (come potrebbe essere una semplice situazione patrimoniale);
3 - cancellazione della società immediatamente dopo il deposito del bilancio semplificato in camera di commercio;
4 - esonero oneri camerali e/o diritti, spese o altro costo di liquidazione;
5 - tempo massimo per la procedura di liquidazione in 60 giorni qualora si sia in presenza di creditori diversi dallo Stato o dai dipendenti ed i cui crediti possono essere liquidati in tale periodo con risorse liquide o direttamente con beni della società;
6 - impossibilità per i creditori - diversi dallo Stato e dai dipendenti - e per i soci dissenzienti di impugnare il bilancio di liquidazione (salvo reati);
7 - esonero della responsabilità personale in capo al liquidatore (salvo reati).
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