Il provvedimento sul mandato d'arresto adottato fuori termine è comunque valido
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 luglio 2010
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Con sentenza depositata lo scorso 19 luglio, la n. 1313, la Corte di cassazione si è occupata di una vicenda che vedeva un cittadino italiano, imputato per truffa in Francia, opporsi nei confronti del provvedimento con cui la Corte d'appello di Genova aveva accordato la richiesta di esecuzione di mandato di arresto europeo e quindi la consegna dello stesso alle autorità francesi.
L'uomo si era rivolto alla Corte di legittimità lamentando che il provvedimento in questione era stato adottato senza il rispetto del termine di 60 giorni per l'adozione della decisione sulla richiesta di esecuzione di un mandato di arresto europeo; inoltre il provvedimento della Corte d'appello era stato preso senza che ancora fosse arrivata, dalla Francia, la documentazione relativa al mandato di arresto nonché la traduzione in italiano dei documenti.
I giudici di Cassazione, tuttavia, hanno confermato il provvedimento pronunciato dalla Corte ligure precisando che l'inosservanza del termine di 60 giorni, non incidendo sulla domanda di consegna, non può determinare nullità del provvedimento. Inoltre, - continua la Suprema Corte – anche se, nel caso in esame, i giudici di appello avevano preso la decisione sulla domanda di consegna prima della presentazione della relativa documentazione, gli stessi, comunque, grazie alla ricostruzione dei fatti contenuta nello stesso mandato, avevano potuto compiere tutte le verifiche richieste.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 30 - Mandato di arresto europeo valido fuori tempo massimo - Castellaneta
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