Il proprietario è esente da responsabilità se non ha potere di controllo
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 07 aprile 2010
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La Cassazione, con sentenza n. 18188 del 10 agosto 2009, ha cassato una decisione con cui la Corte d'appello di Roma aveva condannato, solidalmente, due società, rispettivamente, conduttrice e proprietaria di un immobile, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inquinamento sia atmosferico, sia acustico prodotto dall'impianto di espulsione dei gas dell'autofficina istallata all'interno dei locali in locazione.
Sono state accolte, in particolare, le istanze della proprietaria dello stabile nei confronti della quale era stata ravvisata una responsabilità per colpa in vigilando per i danni prodotti a terzi. Secondo i giudici di legittimità, infatti, poiché era stato accertato che le immissioni erano prodotte dall'impianto di espulsione dei gas dell'officina, “il potere fisico di controllo della cosa dannosa non poteva far capo al proprietario dell'immobile che non esercitava nè poteva in alcun modo esercitare un controllo sull'impianto”, ma andava riferito esclusivamente alla conduttrice che ne gestiva il funzionamento.
Sono state accolte, in particolare, le istanze della proprietaria dello stabile nei confronti della quale era stata ravvisata una responsabilità per colpa in vigilando per i danni prodotti a terzi. Secondo i giudici di legittimità, infatti, poiché era stato accertato che le immissioni erano prodotte dall'impianto di espulsione dei gas dell'officina, “il potere fisico di controllo della cosa dannosa non poteva far capo al proprietario dell'immobile che non esercitava nè poteva in alcun modo esercitare un controllo sull'impianto”, ma andava riferito esclusivamente alla conduttrice che ne gestiva il funzionamento.
- ItaliaOggi, p. 32 – Locatore e danni causati dal conduttore – Ufficio legale Confedilizia
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