Il professionista va compensato anche per le attività ulteriori e successive alla parcella convenuta

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Nel caso in cui il professionista, successivamente al pagamento della parcella convenuta, svolga attività connesse ma ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite con il cliente, lo stesso ha diritto ad essere compensato anche per dette attività. Ed infatti, a seguito dell'emissione del documento contabile da parte del professionista, il cliente viene liberato solo dagli obblighi di pagamento relativi alle attività concordate e svolte prima dell'emissione della parcella medesima.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 16285 del 25 settembre 2012 e con cui è stato accolto il ricorso presentato da un commercialista al fine di vedersi corrispondere la remunerazione anche per le prestazioni dallo stesso svolte successivamente al pagamento della fattura inizialmente convenuta.
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