Il privilegio generale sui crediti per le imposte riguarda anche l'Ici

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 7826 del 5 aprile 2011 - “le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta a individuare il reale significato e la portata effettiva della norma”, permettendo, così, di determinare “il suo esatto ambito di operatività”, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare “l'effettivo valore semantico della disposizione”, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto della “causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cc, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio”.

Ne deriva – continua la Corte – che il privilegio generale su immobili di cui all'articolo 2745 del Codice civile sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, “deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili (Ici) introdotta dal dlgs n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal rd 1175/1931”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Fallimento, è privilegiato il credito Ici del comune - Alberici

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