Il privilegio del promissorio acquirente soccombe rispetto ai creditori ipotecari
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 ottobre 2009
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Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 21045 del 1° ottobre 2009, hanno respinto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto il privilegio speciale che aveva sul bene immobile che si era impegnato ad acquistare, di grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, prima della trascrizione del contratto preliminare, aveva iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.
Il ricorrente aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita, regolarmente trascritto, con una società costruttrice che era poi fallita. Al momento della sottoscrizione aveva versato una caparra di cui aveva poi chiesto la restituzione al curatore del fallimento forte del privilegio speciale riconosciutogli ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.
Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, anche se trascritto, il contratto preliminare non dà comunque diritto al promissorio acquirente di essere soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori ipotecari.
Il ricorrente aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita, regolarmente trascritto, con una società costruttrice che era poi fallita. Al momento della sottoscrizione aveva versato una caparra di cui aveva poi chiesto la restituzione al curatore del fallimento forte del privilegio speciale riconosciutogli ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.
Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, anche se trascritto, il contratto preliminare non dà comunque diritto al promissorio acquirente di essere soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori ipotecari.
- Il Sole 24 Ore, p. 34 – Banca privilegiata se fallisce il costruttore - Busani
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