Il Prefetto di Prato sulla revisione della patente a seguito dell’azzeramento dei punti
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 02 gennaio 2013
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La Prefettura di Prato, con circolare n. 34119 del 3 dicembre 2012, ha fornito chiarimenti circa l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 126-bis/6° del Codice della strada sulla revisione della patente in conseguenza dell'azzeramento dei punti disponibili.
Nel testo della circolare viene specificato, in primo luogo, come sia la Motorizzazione a dover notificare all'interessato l'azzeramento del punteggio della patente, con contestuale invito a sottoporsi alla revisione delle licenza entro 30 giorni. Nel caso, poi, in cui l’automobilista ometta di ottemperare a detto obbligo verrà disposto, sempre da parte della Motorizzazione, un ulteriore provvedimento di sospensione della patente a tempo indeterminato che, se non rispettato, determinerà l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 128/2° del Codice stradale e, quindi, una multa di 155 euro con la revoca definitiva della patente.
Medesima sanzione sarà applicabile nelle ulteriori ipotesi di sospensione della patente a tempo indeterminato previste nei casi in cui la revisione della licenza sia stata disposta per motivi tecnici o di salute dell'autista in base a quanto sancito dall’articolo 128 citato. In dette ipotesi il divieto di circolazione è immediato senza necessità di ulteriori avvisi.
- ItaliaOggi, p. 23- Punti azzerati, ma si circola ugualmente - Manzelli
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