Il piano di recupero sfugge al Fisco

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Accade spesso che il Fisco in presenza di compravendita di immobili pretenda di tassare comunque la plusvalenza, anche se non sempre applicando regolarmente le norme fiscali in materia di redditi diversi di cui all’articolo 67 del Tuir. La Ctp di Milano, con la sentenza n. 377/3/08, ha bocciato la pretesa erariale avanzata da un Ufficio locale che aveva assoggettato a tassazione la plusvalenza di fabbricati fatiscenti, avuti in successione nel 1996 e ceduti nel 2000, con un appezzamento di terreno. Il Fisco considerava giusto il prelievo in quanto la cessione aveva come oggetto un appezzamento di terreno edificabile e dei fabbricati rurali e civili che erano stati riqualificati, in quanto inseriti in un Nuovo catasto edilizio a seguito di un piano di recupero del Comune. Il contribuente si è difeso sostenendo che la sottoscrizione di una convenzione per l’attuazione di un piano di valorizzazione urbanistica non rientra nelle ipotesi di tassazione previste dal nuovo articolo 67. A dargli ragione i giudici provinciali, che hanno considerato l’operato del contribuente in linea con le regole per la tassazione dei redditi diversi, dato che per il terreno era stata calcolata la plusvalenza, assoggettandola a tassazione.
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