Il paziente deve essere informato della variazione dell'operazione

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Con sentenza del 2 luglio 2010, n. 15698, la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia della Corte di Appello emessa nei confronti di una paziente a cui il chirurgo non ha comunicato la variazione all'intervento che si apprestava ad effettuare, affermando che il sanitario non era tenuto a fornire tali informazioni.

Di diverso avviso la terza sezione della cassazione che ha aggiunto come già in passato si è espressa su tale ipotesi, sostenendo che spetta al professionista sanitario fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine all’intervento chirurgico che si appresta ad effettuare, al punto che il paziente è obbligato a sottoscrivere un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l’ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni.

Pertanto la Corte di merito dovrà attenersi, in sede di rinvio, al seguente principio di diritto: “Il medico-chirurgo viene meno all’obbligo a suo carico in ordine all’ottenimento del c.d. consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità.”.
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