Il notaio è sempre responsabile nei confronti del cliente

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Con sentenza n. 20825 del 29 settembre 2009, la Cassazione, terza sezione civile, ha confermato una decisione con cui i giudici di merito avevano accertato la responsabilità di un notaio per non aver curato con tempestività le denunce di successione di due clienti provocando loro maggiori spese, soprattasse e pene pecuniarie. Il notaio, nei gradi di merito, si era difeso sostenendo che il ritardo non era dipeso da lui in quanto, per comodità nella presentazione degli atti fuori sede, aveva affidato la pratica ad un collega di Cagliari ed era quest'ultimo che aveva provveduto con troppo ritardo. Proprio per questo motivo, il notaio aveva chiesto di essere manlevato dal collega sardo da qualunque responsabilità. In primo grado, il Tribunale di Firenze aveva accolto le ragioni del professionista, ragioni tuttavia non confermate in sede di appello; da qui il giudizio in Cassazione. I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato come il rapporto professionale che intercorre fra notaio e cliente sia inquadrabile nello schema del mandato “in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto ed è pertanto responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. dei sostituti e degli ausiliari di cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell'opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell'incarico”.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Notai responsabili a 360 gradi verso le pratiche del cliente – Alberici

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