Il “ne bis in idem” blocca la doppia sanzione

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Il “ne bis in idem” blocca la doppia sanzione

Conclusioni dell’Avvocato generale Ue

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sul “ne bis in idem” richiede, per la sua applicazione, la sussistenza dell’identità dei fatti materiali che, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, costituiscono la base per l’adozione delle sanzioni tributarie e di quelle penali.

Detta previsione risulta violata qualora venga promosso un procedimento penale o inflitta una pena di tale natura a una persona già punita, in via definitiva, per lo stesso fatto con una sanzione tributaria quando quest’ultima, nonostante la sua denominazione, in realtà abbia carattere penale.

E’ questa la conclusione proposta dall’Avvocato generale dell’Ue, M. Campos Sánchez-Bordona, alla Corte di giustizia Ue per rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bergamo nell’ambito della causa C-524/2015.

Omesso versamento Iva, cumulo delle sanzioni amministrativa e penale?

Il quesito sul quale la Corte europea è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi è quello relativo all’individuazione delle condizioni per le quali si applica il principio del ne bis in idem quando le normative di taluni Stati consentono di cumulare le sanzioni amministrative con quelle penali, al fine di punire l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto per importi elevati.

Nel dettaglio, il Tribunale lombardo ha chiesto se la previsione dell’articolo 50 citato - “Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”-, interpretata alla luce dell’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte EDU, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto, l’omesso versamento IVA, per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile.

La verifica del giudice nazionale, criteri

Le conclusioni proposte dall’Avvocato generale, presentate il 12 settembre 2017, sanciscono che spetti al giudice nazionale verificare la violazione del principio del ne bis in idem applicando i seguenti criteri:

  • la qualificazione giuridica dell’illecito secondo il diritto interno;
  • la sua natura, che deve essere valutata tenendo conto dell’obiettivo della norma, dei suoi destinatari e del bene giuridico da essa tutelato;
  • la natura e il grado di severità della sanzione.

La parola passa, ora, alla Corte di giustizia.

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