Il monitoraggio del lavoro occasionale accessorio guadagna la procedura Inps

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Con la circolare 176 del 18 dicembre 2013, che segue la circolare n. 49/2013, l’Inps fornisce chiarimenti in merito al monitoraggio economico delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio per singolo prestatore.

Spiega l’Istituto che, per ottemperare alla riforma del lavoro - legge 92/2012 - che ha stabilito il monitoraggio, sono state apportate modifiche alle procedure automatizzate, con particolare riferimento alla definizione dei flussi di pagamenti intercorsi tra i soggetti interessati, in relazione ai limiti dei compensi erogabili nell’arco dell’anno solare e conseguenti oneri informativi a carico del singolo prestatore.

A partire dal 20 dicembre 2013 dalla sezione “lavoro accessorio” (servizi online) del sito committenti, prestatori e delegati autorizzati potranno visualizzare l’“estratto conto prestatore”, con i compensi lordi totali percepiti dal lavoratore nell'anno selezionato e suddivisi per committente. L’estratto conto differenzia i compensi soggetti alla normativa previgente (periodo transitorio, con riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012) e quelli per i quali si deve fare riferimento alla nuova.

Nell’avvisare del possibile disallineamento di tipo tecnico dei dati dei buoni rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore, in considerazione della rendicontazione da parte, ad esempio, di tabaccai e banche dei voucher incassati e della possibilità del lavoratore di incassarli nell’arco dell’anno (tabaccai e banche popolari) o di due anni (Inps e Poste Italiane), si sottolinea che rimane fermo quanto previsto in ordine alla dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, ex articolo 46, comma 1 lett. o) del DPR n. 445/2000.

Si ricorda che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:

- a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;

- a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;

- a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
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