Il lavoro familiare va accertato in modo rigoroso

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La prestazione di attività lavorativa nell'ambito familiare deve essere accertata attentamente in quanto molte volte il lavoro reso da un familiare viene ritenuto gratuito. Proprio la mancanza di tale prova ha portato i giudici della Corte di cassazione, con sentenza del 20 aprile 2011, n. 9043, a non riconoscere alla lavoratrice istante il diritto all'indennità di maternità da parte dell'Inps.

La Corte ha basato la decisione sulle basi dell'ispezione effettuata dall'istituto previdenziale e sulle testimonianze, per escludere che vi fosse realmente un rapporto di lavoro subordinato tra figlia e padre. E' stato poi ricordato come per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae) è necessario che il ricorrente fornisca in giudizio una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità; inoltre, “con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purchè risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari”.
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