È il giudice tributario competente a decidere sui fermi di beni mobili

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Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 1901 del 6 aprile 2010, ha ribadito la competenza del giudice tributario a decidere sui fermi di beni mobili, eseguiti dall'Amministrazione finanziaria a fronte di crediti di natura tributaria. Il fermo di un autoveicolo non è un provvedimento amministrativo, pertanto la giurisdizione non è mai del giudice amministrativo. Ciò vale anche nel caso di controversie su fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 223/2006, Visco-Bersani, che non ha innovato la disciplina previgente, essendo stata approvata esclusivamente per chiarire un dubbio che aveva occupato la precedente giurisprudenza civile e amministrativa. L’articolo 35, comma 26 quinquies, del Dl 223/2006 ha aggiunto la lettere e-ter al comma 1 dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992 è stata espressamente prevista, con riferimento alle controversie di natura tributaria, la possibilità di impugnare dinanzi alle Ct il provvedimento di fermo di beni mobili.

A sostegno della pronuncia si ricorda che la Cassazione, con sentenza 10672/2009, ha confermato la competenza delle commissioni tributarie in ordine alle controversie concernenti fermi amministrativi (ex articolo 86 del Dpr 602/1973) emessi con riguardo a pretese tributarie del Fisco, e ciò anche nell'ipotesi di presentazione della domanda giudiziale anteriormente all'entrata in vigore del Dl 223/2006: “la riferibilità del provvedimento ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria…depone a favore della natura interpretativa della detta norma, con la conseguente esclusione, anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, della giurisdizione del giudice ordinario che, in materia tributaria, è limitata alle controversie attinenti all'esecuzione forzata”.
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