Il giudice può adeguare gli onorari dell'avvocato al valore effettivo della causa

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Secondo i giudici di legittimità – sentenza n. 1805 del 9 febbraio 2012 - nei rapporti tra avvocato e cliente, sussiste sempre, in virtù del principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, “la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito”. Ciò, senza che a tal fine sia necessario il parere del competente Consiglio dell’Ordine.

Una diversa lettura – continua la Corte – che relegasse a detto principio un’applicazione soltanto a limitati settori del contenzioso civile, “escluderebbe ogni possibilità,da parte del giudice, di porre rimedio a quelle situazioni ricorrenti nella pratica giudiziaria, caratterizzate dall’ evidente sproporzione tra pretese economiche manifestamente esorbitanti ed il valore effettivo del bene o della prestazione controversa”.
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