Il giudice deve rispettare lo sciopero anche se l'udienza appare improcrastinabile

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Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 40187 del 29 settembre 2014 - il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienza da parte degli avvocati costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche l'organo giudicante è soggetto.

Al giudice, infatti, spetta solo di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissare dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione.

Del resto, il bilanciamento tra il diritto costituzionale dell'avvocato che aderisce all'astensione e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato, in via generale, dal legislatore primario con la Legge n. 146/1990 e dalle fonti secondarie alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 45 - Sciopero degli avvocati, al giudice pochi controlli – Negri
  • ItaliaOggi, p. 24 – Sciopero avvocati, udienza sempre rinviata - Ferrara

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