Il giudice amministrativo può annullare la delibera del Csm per vizio ed eccesso di potere

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Per le Sezioni unite civili della Corte di cassazione – sentenza n. 3622 dell’8 marzo 2012 – il giudice amministrativo può annullare, senza per questo eccedere i limiti della propria giurisdizione, la deliberazione con cui il Consiglio superiore della magistratura abbia conferito un incarico direttivo, qualora rilevi un vizio ed eccesso di potere, desunto dall'insufficienza e dalla contraddittorietà logica della motivazione. E ciò anche nel caso in cui il giudice amministrativo medesimo si astenga dal censurare i criteri di valutazione adottati dall'amministrazione e la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso.

Con riferimento al controllo giurisidizionale sull'operato dell'autorità amministrativa – sottolinea il Collegio di legittimità – “occorre riuscire a cogliere la linea di discrimine tra l'operazione intellettuale consistente nel vagliare l'intrinseca tenuta logica della motivazione dell'atto amministrativo impugnato e quella che si sostanzia invece nello scegliere tra diverse possibili opzioni valutative, più o meno opinabili, inerenti al merito dell'attività amministrativa di cui si discute”.

Ne consegue che, se anche la valutazione discrezionale dell’amministrazione sia insindacabile ad opera del giudice, è possibile che sia invece sindacabile “una motivazione che non consenta di comprendere i criteri ai quali quella valutazione si è ispirata o che, peggio ancora, manifesti l'illogicità o la contraddittorietà della loro applicazione nella fattispecie concreta”.
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