Il giornalista può divulgare documenti d’indagine segreti se di interesse generale

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Gli Stati devono prestare maggiore attenzione ed applicare rigorosamente la Convenzione europea dei diritti dell’uomo per quanto riguarda il diritto alla libertà di espressione. Il monito arriva dalla Corte europea di Strasburgo che con sentenza del 28 giugno scorso ha condannato il Portogallo reo di aver violato le norme della Convenzione verso la libertà di stampa di una giornalista.

Nella sentenza i giudici di Strasburgo affermano che il diritto interno non può prevedere un divieto generico ed automatico di pubblicare atti di indagine coperti da segreto istruttorio quando c’è di mezzo l’interesse generale della collettività. In particolare gli Stati possono introdurre limiti alla libertà di stampa dei giornalisti per difendere valori fondamentali, ma il divieto non deve essere automatico e deve risultare ristretto a casi determinati. Vige infatti il diritto del giornalista di informare la collettività su fatti di interesse generale, ma sussiste anche il diritto della collettività a ricevere le informazioni.

La Corte europea ha altresì sostenuto che in caso di condanna del giornalista è lo Stato che deve provare se, di fatto, la diffusione delle notizie coperte da segreto istruttorio abbiano danneggiato la continuazione delle indagini.
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