Il Garante privacy delimita il redditometro
Pubblicato il 03 aprile 2014
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L’agenzia delle Entrate corregge il tiro sul nuovo redditometro, dopo le risposte ricevute dal Garante della privacy con parere del 21novembre2013. Con circolare n. 6/2014 si allinea alle indicazioni espresse dal Garante riguardanti il ricorso alle spese medie Istat, la spesa per “fitto figurativo” e il rapporto fra famiglia fiscale e famiglia anagrafica.
Verifica sul redditometro
Nell’imminenza
dell’entrata in vigore dell’accertamento
sintetico del reddito delle persone fisiche - redditometro - l'agenzia
delle
Entrate ha richiesto al Garante una verifica preliminare
sul trattamento
di dati personali presenti in anagrafe tributaria nonchè sul fatto che
si
imputano al contribuente spese presunte, derivanti in parte anche
dall’appartenenza ad una tipologia di famiglia e dalla residenza in una
determinata area geografica.
Con
parere del 21novembre 2013, il Garante per la protezione dei dati
personali ha fornito
le proprie indicazioni, specificando che non sussiste una
violazione del
divieto di procedimenti automatizzati in quanto al
contribuente è
assicurato un momento di confronto personale con funzionari
dell’amministrazione finanziaria.
In
ogni caso, prosegue il Garante, le Entrate sono chiamate
ad adottare, prima dell'inizio del trattamento, “alcuni
interventi relativi
alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente,
all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso,
nonché alla
determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità
contributiva”.
L’agenzia
delle Entrate, quindi, ha rivisitato le precedenti
istruzioni sul redditometro - fornite
con circolare n. 24/2013 - ed ha emanato la nuova circolaren. 6 dell’11 marzo 2014 che ritocca i punti relativi alle
spese medie Istat, al fitto figurativo ed al “lifestage”.
Medie
Istat
Secondo
il Garante privacy, il ricorso al redditometro non
incontra ostacoli da parte del Codice per la protezione dei dati
personali se
si basa su dati
delle
spese certe,
delle
spese per elementi certi,
del
fitto figurativo che, nonostante sia un dato
presunto, può essere facilmente verificato attraverso il
contraddittorio con il
contribuente.
Esiste,
però, un rilievo del Garante in ordine all’utilizzo
delle spese medie Istat per
ricostruire spese non legate all’esistenza di beni o servizi.
“... si ritiene che il decreto, nella parte in cui prevede la profilazione del contribuente attraverso l'imputazione presuntiva di elementi di capacità contributiva relativi ad ogni singolo aspetto della vita quotidiana, il cui contenuto induttivo è determinato mediante l'utilizzo di spese medie (e, in particolare, di quelle rilevate a fini statistici dall'Istat), non finalizzate alla valorizzazione di un elemento di capacità contributiva certo, e quindi non ancorate all'esistenza di un bene o un servizio e al relativo mantenimento, costituisca un'ingerenza ingiustificata nella vita privata degli interessati in quanto sproporzionata rispetto alle legittime finalità di interesse generale perseguite dall'Agenzia …,”.
Pertanto,
non
potranno essere usate per l’accertamento sintetico del
reddito del
contribuente - nè per effettuare la selezione, nè in sede di
contraddittorio - spese per beni e servizi di
uso corrente
determinate con esclusivo riferimento alla media Istat della
tipologia di
nucleo familiare e area geografica di appartenenza (si tratta delle
voci della
tabella A del Decreto Mef 24/12/2012, illustrate nella circolare n.
24/2012
nella sezione “Spese Istat").
La
circolare 6/2014, però, puntualizza che gli importi relativi
alle suddette spese, qualora individuati con certezza dagli ispettori
del
fisco, possono essere oggetto di contraddittorio e quindi
rientrare nel
redditometro.
L’agenzia
afferma che le medie Istat possono rientrare nel
calcolo delle spese qualora si presentino connesse ad elementi certi,
ad
esempio il possesso e le caratteristiche di immobili e beni mobili
registrati
(spese per manutenzione ordinaria di immobili, spese per utilizzo di
veicoli).
In
ogni caso, l’accertamento ha termine con la fase del contraddittorio,
qualora il contribuente riesca a portare chiari elementi a prova delle
spese
certe, delle spese per elementi certi, degli investimenti e della quota
dei
risparmi annui.
Fitto
figurativo
Altra
obiezione sollevata dal Garante riguarda il fitto
figurativo ossia l’attribuzione
di una spesa al contribuente che, nel comune di residenza, non
possieda
un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, di
locazione o di
leasing immobiliare, oppure a uso gratuito.
L’attribuzione
del fitto figurativo, secondo il rilievo, può
avvenire solo dopo che è avvenuta la
selezione del contribuente ai fini dell'accertamento.
Le
istruzioni agenziali, sul punto, informano che in sede di
contraddittorio, il contribuente può rettificare la sua posizione in
base alla reale situazione abitativa
(possesso di
un immobile) in modo da sostituire la spesa per fitto
figurativo con la
determinazione di una spesa per elementi certi,
quali spese di
manutenzione ordinaria e spese di acqua e condominio, legate alla
caratteristica
dell’immobile posseduto.
Se
il contribuente non si presenta al contraddittorio, ai
fini del calcolo per l'invio dell'avviso di accertamento, si
potrà
procedere all’attribuzione del fitto figurativo anche tenendo conto
delle
informazioni sulla famiglia anagrafica presso le anagrafi comunali.
Famiglia
fiscale e famiglia anagrafica
Il
presente elemento attiene al momento della selezione dei
soggetti da sottoporre ad accertamento.
Infatti
nella ricostruzione del reddito del contribuente assume
rilevante importanza, ai fini
selettivi, la composizione del nucleo familiare.
Nella
fase della selezione ad ogni contribuente viene
attribuito un tenore di vita - lifestage
- risultante dalla “famiglia fiscale”
come individuata nell’anagrafe tributaria, che emerge dalle
dichiarazioni
presentate dal soggetto principale, dal coniuge e figli nonchè altri
familiari a carico.
Esiste
poi una “famiglia
anagrafica” ossia un nucleo dove vi rientrano anche altri
familiari
conviventi ma non fiscalmente a carico.
Quindi,
queste due entità possono non coincidere.
Di
conseguenza, si rende necessario, una volta eseguita la
selezione del soggetto da controllare e prima di inviare
formale invito a
comparire, che gli uffici delle
Entrate verifichino la reale composizione del nucleo familiare
al fine di
evitare la selezione di un soggetto il cui scostamento reddituale si
giustifica
in base al reddito dichiarato dalla famiglia.
Il
contribuente avrà la possibilità, in sede di
contraddittorio, di evidenziare una diversa composizione del
proprio nucleo
familiare.
Controlli
correttezza dati
Per
evitare di inserire nella selezione contribuenti che poi, ad
un più
profondo esame, risultano non dover essere soggetti ad accertamento,
l’agenzia
invita gli uffici ad effettuare preventivi controlli della correttezza
dei dati
utilizzati, prima di procedere ad invitare il soggetto a comparire.
QUADRO DELLE NORME |
- Decreto Economia e Finanze 24 dicembre 2012 - Circolare Agenzia Entrate 31 luglio 2013, n. 24 - Parere Garante Privacy 21 novembre 2013 - Circolare Agenzia Entrate 11 marzo 2014, n. 6 |
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