Il Fondo Inps per l'insolvenza del datore opera anche senza il fallimento

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Con sentenza n. 7585 del 1° aprile 2011, la Cassazione, Sezione lavoro, ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano accolto la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere dall'Inps, quale gestore del Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 297/82, il pagamento del credito per Tfr maturato nei confronti del datore di lavoro insolvente.

In primo grado, l'intervento del Fondo era stato ritenuto impedito in considerazione della circostanza che l'istanza di fallimento del datore era stata respinta per esiguità del credito azionato.

Diversa la lettura della Corte d'appello, prima, e dei giudici di legittimità, poi, secondo cui, ai fini dell'operatività della tutela prevista nella normativa richiamata, occorre avere riguardo allo proposizione di concreti atti di iniziativa volti a far valere il credito di lavoro.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della legge citata, infatti, l'operatività del Fondo – continua la Corte – si ha anche nelle ipotesi in cui il datore non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare; tale norma prevede espressamente che qualora “il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del Rd 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.

E secondo la Corte, l'espressione "non soggetto alle disposizioni del Rd n. 267 del 1942" va interpretata nel senso che l'azione in esame si estende ai casi in cui il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, “vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo”.
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